Brianza Energia Ambiente s.p.a.

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statuto

TITOLO I - COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE, OGGETTO SOCIALE, DURATA

ARTICOLO 1 - Costituzione e denominazione

E’ costituita per trasformazione di Azienda consortile, una Società per Azioni a prevalente capitale pubblico, ai sensi degli articoli numero 113 e numero 115 T.U.E.L., denominata “Brianza Energia Ambiente S.p.A.” (B.E.A. S.p.A.).

ARTICOLO 2 - Sede

La Società ha sede legale in Desio (Milano).

Previa delibera dell’Assemblea Straordinaria possono essere istituite sotto l’osservanza delle disposizioni di legge, sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, rappresentanze, depositi, recapiti ed uffici distaccati ovvero sopprimere quelle esistenti.

ARTICOLO 3 - Oggetto sociale

La Società ha per oggetto:

  • la costruzione e la gestione di impianti per lo smaltimento, il trattamento, lo stoccaggio di rifiuti solidi urbani, di rifiuti speciali e di ogni altra categoria di rifiuti prevista dalle norme vigenti;
  • il servizio di raccolta di qualsiasi tipologia di rifiuti comprese le frazioni destinate al riutilizzo e/o commercializzazione;
  • attività diverse di igiene urbana ed ambientale quali: espurgo pozzi neri, raccolta rifiuti ingombranti, derattizzazione, demuscazione, disinfestazione;
  • la gestione di servizi speciali di igiene ambientale o di pubblica utilità o di interesse pubblico;
  • la progettazione, la realizzazione, la gestione di reti per il trasporto e la distribuzione di energia termica oltre agli impianti per l’alimentazione delle suddette reti;
  • la produzione, la distribuzione e vendita di energia elettrica prodotta tramite impianti di cogenerazione, turboespansione e da energie rinnovabili e non;
  • la costruzione e la gestione di reti tecnologiche per la trasmissione dati;
  • la commercializzazione di materiali e prodotti provenienti dal trattamento dei rifiuti

Nell’ambito dei servizi gestiti la competenza della società comprende le fasi di studio, progettazione, costruzione degli impianti ed esercizio degli stessi.

Nei settori di proprio interesse la Società può promuovere e realizzare modelli organizzativi per la gestione delle varie fasi dei processi industriali nonché acquisire, cedere e sfruttare privative industriali, brevetti o invenzioni.

La Società potrà porre in essere ed esercitare qualsiasi attività o servizio, anche di commercializzazione e di studio, connesso, ausiliario, strumentale, accessorio o complementare rispetto alle attività di cui sopra, nessuno escluso, con particolare riferimento all’approvvigionamento, produzione e distribuzione di energia elettrica, calore, progettazione, installazione e gestione di reti tecnologiche di controllo e cablaggio del territorio.

La Società potrà realizzare e gestire le attività di cui sopra direttamente, in concessione, in appalto, o in qualsiasi altra forma senza limiti territoriali, potendo altresì effettuare delle attività a seguito di richiesta di terzi che siano Enti pubblici.

La Società potrà inoltre promuovere la costituzione o assumere sia direttamente che indirettamente interessenze, quote o partecipazioni in altre Imprese, Società, Consorzi, ed Enti in genere aventi oggetto analogo, affine o comunque connesso al proprio, sia italiane che estere.

La Società potrà entrare anche in Associazioni e Consorzi di imprese, assumere ed affidare lavori, appalti e servizi, gestire beni, complessi di beni e di strutture di terzi.

La Società potrà compiere tutte le operazioni di carattere tecnico, commerciale, industriale, mobiliare, immobiliare, finanziario, inclusa la prestazione e/o l’ottenimento di garanzie reali e personali, ritenute necessarie ed utili per l’esercizio dell’oggetto sociale ed il raggiungimento degli scopi sociali.

ARTICOLO 4 – Durata

La Società ha durata fino al 31.12.2050 (trentuno dicembre duemilacinquanta); essa potrà essere prorogata una o più volte o anticipatamente sciolta con l’osservanza delle disposizioni di legge a tale momento vigenti.

TITOLO II - CAPITALE SOCIALE, AZIONI, OBBLIGAZIONI, FINANZIAMENTI

ARTICOLO 5 - Capitale sociale

Il Capitale sociale è di €uro 10.000.000.= (diecimilioni) diviso in n. 100.000.= (centomila) azioni ordinarie del valore nominale di €uro 100.= (cento) cadauna.

Il capitale sociale può essere aumentato o diminuito con deliberazione dell’Assemblea straordinaria ed alle condizioni e nei termini da questa stabiliti, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti.

La quota di partecipazione degli Enti pubblici territoriali, in ogni caso, non potrà essere inferiore al 60% (sessantapercento) del capitale sociale. Non sarà pertanto valido, nei confronti della società, il passaggio di azioni che porti la partecipazione di questi Enti al di sotto di tale limite.

Non compete il diritto di recesso ai soci che non hanno concorso alle delibere riguardanti l’introduzione, la modifica o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

ARTICOLO 6 - Azioni

Le azioni sono nominative ed indivisibili e conferiscono, ai loro possessori, uguali diritti.

Le azioni sono rappresentate da titoli azionari.

La qualità di azionista costituisce, di per sé sola, adesione all’atto costitutivo della Società ed al presente Statuto sociale ed a tutte le deliberazioni dell’Assemblea.

Il domicilio dei Soci per quanto concerne i loro rapporti con la Società, è quello che risulta dal libro Soci.

ARTICOLO 7 – Variazione capitale sociale

Il capitale sociale può essere aumentato o diminuito con deliberazione dell’Assemblea Straordinaria, secondo le modalità ed i termini dalla stessa prefissati, in conformità alle disposizioni legislative in materia, purché venga preservato e garantito il prevalere della quota maggioritaria in capo agli Enti pubblici, secondo quanto stabilito nel precedente articolo 5.

Il capitale sociale può, inoltre, essere aumentato anche mediante emissione di azioni aventi diritti diversi e a fronte di conferimenti di beni in natura e di crediti anche da parte dei Soci. Per addivenire alla copertura del fabbisogno finanziario della Società, il Consiglio di Amministrazione potrà richiedere ai Soci di effettuare versamenti in conto futuri aumenti di capitale.

ARTICOLO 8 – Trasferimenti e prelazioni

Il trasferimento delle azioni, delle obbligazioni convertibili, e di ogni altro titolo reale su di esse è subordinato al diritto di prelazione da parte degli altri soci.

Qualora un socio intenda trasferire, in tutto od in parte, le proprie azioni, ovvero i diritti di opzione sulle emittende azioni in caso di aumento di capitale sociale, dovrà previamente informare di tale volontà il Presidente del Consiglio d’Amministrazione a mezzo raccomandata A.R., indicando nella stessa le generalità del cessionario e le condizioni della cessione, fra le quali, in particolare, il prezzo e le modalità di pagamento. Il Presidente del Consiglio d’Amministrazione provvederà, entro 10 giorni dal ricevimento, a dare comunicazione dell’offerta a tutti gli altri soci.

I Soci che intendono esercitare il diritto di prelazione, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente, debbono manifestare, a mezzo di lettera raccomandata A.R. indirizzata al Presidente del Consiglio d’Amministrazione, la propria incondizionata volontà di acquistare, in tutto o in parte, le azioni o i diritti di opzione offerti in vendita.

Il Presidente del Consiglio d’Amministrazione, entro 10 giorni dal ricevimento, provvederà a dare comunicazione all’offerente ed a tutti i Soci a mezzo di lettera raccomandata A.R. delle proposte di acquisto pervenute.

Nell’ipotesi in cui il diritto di prelazione fosse esercitato da parte di più di un Socio, le azioni offerte spetteranno ai Soci interessati in proporzione alla partecipazione da ciascuno di essi posseduta.

Qualora nella comunicazione sia indicato come acquirente un soggetto già socio, anche ad esso è riconosciuto il diritto di esercitare la prelazione in concorso con gli altri Soci.

I Soci hanno diritto di opzione nella sottoscrizione delle azioni di nuova emissione, in relazione al possesso azionario emergente dall’iscrizione nel Libro Soci alla data di deliberazione dell’aumento di capitale. Per la cessione dei diritti vale la stessa procedura prevista per la vendita delle azioni.

ARTICOLO 9 - Obbligazioni e finanziamenti

La Società potrà emettere obbligazioni anche convertibili, nei limiti e con le modalità dell’articolo 2410 del Codice Civile e delle altre disposizioni di legge.

L’acquisizione di fondi con obbligo di rimborso verso i soci non costituisce raccolta di risparmio tra il pubblico, ai sensi dell’Articolo 11, terzo comma del D.Leg.vo 1 settembre 1993 n. 385, se effettuata in ottemperanza alle disposizioni del CICR.

Le somme così raccolte sono infruttifere, qualora non vi sia contratta pattuizione risultante da atto scritto.

TITOLO III - ASSEMBLEE

ARTICOLO 10 - Assemblea dei Soci

L’Assemblea è costituita da tutti gli azionisti e, regolarmente costituita, rappresenta l’universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alle leggi ed al presente Statuto, obbligano tutti i soci.

Ogni socio che abbia diritto ad intervenire all’Assemblea, può farsi rappresentare con delega scritta, conferita nel rispetto dei limiti previsti, da un proprio delegato, purché non amministratore, sindaco e dipendente della Società, fatte salve inoltre le altre limitazioni contenute nell’articolo 2372 del Codice Civile.

L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio d’Amministrazione al quale spetta far constatare il diritto di intervento all’Assemblea medesima, anche per delega.

ARTICOLO 11 - Convocazione delle assemblee

L’Assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge.

L’Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio d’Amministrazione, anche fuori della sede sociale, osservate le disposizioni dell’art. 2366 Codice Civile.

In deroga ed in alternativa alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale le assemblee possono essere convocate mediante avviso contenente l’elenco delle materie da trattare e l’indicazione di giorno, ora e luogo stabiliti per la prima e seconda convocazione inviato agli aventi diritto mediante almeno otto giorni consecutivi prima di quello fissato per, con mezzi che garantiscano la prova dell’avvenuto ricevimento.
La seconda convocazione dell’Assemblea non può essere tenuta nello stesso giorno fissato per la prima.

In mancanza delle suddette formalità, l’Assemblea si reputa regolarmente costituita, quando è presente o rappresentato l’intero capitale sociale e sono intervenuti la maggioranza degli amministratori e dei componenti effettivi del Collegio Sindacale in carica.

ARTICOLO 12 - Assemblea ordinaria

  • L’Assemblea ordinaria:
    • approva il bilancio;
    • nomina il Presidente del Consiglio d’Amministrazione, il Vice Presidente, gli Amministratori, il Collegio sindacale ed il suo Presidente;
    • determina il compenso degli Amministratori e dei membri del Collegio Sindacale;
    • determina gli indirizzi generali della Società;
    • delibera su gli altri oggetti sottoposti al suo esame dagli amministratori e, in particolare, qualora l’organo amministrativo ne abbia fatta richiesta, esprime pareri sull’assunzione di nuove attività o di servizi connessi a quello della Società;
    • delibera su ogni altra materia alla stessa riservata dalla legge.
  • L’Assemblea ordinaria, fermo restando quanto previsto da norme particolari, deve essere convocata almeno una volta all’anno.
  • o E’ inoltre convocata ogni volta il Consiglio d’Amministrazione lo ritenga opportuno o quando ne è fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale a condizione che nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare.
  • o L’Assemblea ordinaria, in prima convocazione, è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale, ed in seconda convocazione qualunque sia la parte di capitale sociale rappresentato dai soci intervenuti.
  • o Essa delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

ARTICOLO 13 - Assemblea straordinaria

L’Assemblea è convocata in via straordinaria per deliberare sulle modifiche dello Statuto, sulla emissione di obbligazioni, sulla proroga o scioglimento della Società, sulla nomina ed i poteri dei liquidatori, su quanto altro previsto dalla legge.

L’Assemblea delibera in prima convocazione con il voto favorevole di tanti Soci che rappresentino più della metà del capitale sociale mentre in seconda convocazione è costituita con la partecipazione di oltre un terzo del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in Assemblea.

In ogni caso, le deliberazioni dell’Assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, concernenti il cambiamento dell’oggetto sociale, la trasformazione della società, l’aumento del capitale sociale, l’emissione di obbligazioni, il trasferimento della sede, lo scioglimento anticipato della società, l’emissione di azioni a voto limitato devono essere assunte con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 51% del capitale sociale.

ARTICOLO 14 - Funzionamento dell’Assemblea

Ogni azionista che abbia diritto di intervenire in Assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta ai sensi dell’articolo 2372 Codice Civile.

L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio d’Amministrazione, o in caso, di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o, in ultima analisi da persona designata dall’Assemblea.

Il Segretario dell’adunanza, fatti salvi i casi in cui tale ufficio debba essere assunto da un Notaio ai sensi di legge, può essere il segretario del Consiglio di Amministrazione o un dipendente della Società.

E’ compito del Presidente constatare la validità dell’Assemblea, la regolarità delle deleghe, il diritto degli intervenuti di partecipare all’Assemblea e di regolarne l’andamento dei lavori e delle votazioni, sottoscrivendo per ciascuna seduta il relativo verbale unitamente al Segretario che ne cura la trascrizione sull’apposito libro dei verbali delle Assemblee.

Le votazioni nelle Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, si svolgeranno nel modo che di volta in volta sarà indicato dal Presidente dell’Assemblea.

Se per la validità delle deliberazioni la legge ritiene sufficiente la maggioranza assoluta dei votanti, essa viene calcolata senza tenere conto delle astensioni di voto.

TITOLO IV - AMMINISTRAZIONE

ARTICOLO 15 – Poteri del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società senza eccezioni di sorta e particolarmente gli sono riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento degli scopi sociali che non siano dalla legge e dallo Statuto in modo tassativo riservate all’Assemblea dei soci.

ARTICOLO 16 - Composizione del Consiglio d’Amministrazione

La Società è amministrata da un Consiglio d’Amministrazione composto da nove membri. Ai sensi dell’articolo 2449 C.C. i comuni soci di Bovisio Masciago, Desio, Varedo, hanno diritto alla nomina di un consigliere ciascuno.
Gli Amministratori durano in carica fino a tre anni, sono rieleggibili, e possono essere anche non soci.
Se nel corso dell’esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, il Consiglio provvede alla loro temporanea sostituzione con deliberazione approvata dal Collegio sindacale. Gli Amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva Assemblea.
Tuttavia se per dimissioni o per altre cause viene a mancare la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare subito l’Assemblea per la sostituzione degli Amministratori mancanti. Gli Amministratori così nominati scadono insieme a quelli in carica all’atto della loro nomina.
Qualora vengano a cessare il Presidente o tutti gli Amministratori, l’Assemblea per la nomina del Presidente o dell’intero Consiglio deve essere convocata d’urgenza dal Collegio sindacale il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.
In tema di rinuncia, cessazione della carica, sostituzione degli Amministratori e Sindaci, valgono le norme del Codice Civile.
Agli Amministratori compete, oltre a quanto stabilito dall’articolo 12, anche il rimborso spese sostenute per l’esercizio del proprio ufficio.

ARTICOLO 17 - Nomina del Consiglio di Amministrazione

La nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, con esclusione dei consiglieri nominati direttamente dai comuni di Bovisio Masciago, Desio, Varedo, avverrà sulla base di liste di candidati, nominativamente e progressivamente elencati, presentate dai soci e sottoscritte da rappresentanti degli stessi di almeno il 10% del capitale sociale.

Ogni socio potrà sottoscrivere ed esprimere il proprio voto per un’unica lista. I voti raccolti da ciascuna lista saranno divisi tra i candidati della stessa, nell’ordine ivi previsto, nel modo che segue:

Candidato: voto di lista fratto 1;
Candidato: voto di lista fratto 2;
Candidato: voto di lista fratto 3;
Candidato: voto di lista fratto 4;
Candidato: voto di lista fratto 5;
Candidato: voto di lista fratto 6;

Risulteranno eletti coloro che, nel limite degli amministratori da eleggere, avranno ottenuto i quozienti più elevati. In caso di parità di quozienti nella scelta dell’ultimo consigliere da eleggere sarà preferito quello della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti e, a parità di voti, quello più anziano di età.

Alla votazione non partecipano i rappresentanti dei comuni soci aventi diritto alla rappresentanza in Consiglio d’Amministrazione.

ARTICOLO 18 - Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità sarà determinante il voto del Presidente.

Il Consiglio si riunisce nel luogo indicato dalla convocazione, ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario, oppure quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei suoi componenti.

La convocazione è fatta dal Presidente per lettera raccomandata, fax o altro mezzo consentito da recapitarsi almeno cinque giorni prima dell’adunanza a ciascun amministratore e sindaco effettivo indicando il luogo, la data e l’ora della convocazione e l’ordine del giorno.

In caso di urgenza, la convocazione può essere fatta per telegramma o per telefax spedito almeno due giorni prima della data fissata per l’adunanza.

Il Consiglio di Amministrazione può, tuttavia, validamente deliberare anche in assenza di formale convocazione, qualora siano presenti tutti i Consiglieri in carica nonché i Sindaci effettivi.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Vice Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione provvede alla nomina di un Segretario.

Delle riunioni del Consiglio d’Amministrazione dovrà essere formato apposito verbale sottoscritto dal Presidente o chi ne fa le veci e dal Segretario da annotarsi nel relativo libro verbali del Consiglio di Amministrazione.

TITOLO V - RAPPRESENTANZA SOCIALE

ARTICOLO 19 - Presidente del Consiglio di Amministrazione: poteri e funzioni

Al Presidente, fatte salve ulteriori funzioni delegabili da parte del Consiglio di Amministrazione, compete la gestione dei rapporti fra la Società ed i Soci e gli Enti pubblici istituzionali e tutte le attività di pubbliche relazioni per le quali il Consiglio di Amministrazione potrà conferirgli idonei poteri.

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Società di fronte a terzi ed in giudizio nonché l'uso della firma sociale. Egli ha facoltà di promuovere azioni, impugnative ed istanze e di resistere in giudizio avanti a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa, in qualsiasi sede e grado, nonché di rinunciare agli atti di giudizio, fatte salve le competenze del Direttore Generale. Ha altresì facoltà di transigere liti o comprometterle in arbitrati rituali o irrituali qualora sia stato a ciò delegato dal Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente ha facoltà di nominare e revocare avvocati e procuratori alle liti e di conferire procure speciali per singoli atti anche a persone estranee alla Società. In caso di assenza o impedimento del Presidente la rappresentanza legale della Società e la firma sociale spettano a chi lo sostituisce ai sensi del presente Statuto.

In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal VicePresidente. Di fronte a terzi la firma del VicePresidente costituisce prova dell’assenza o dell’impedimento di quest’ultimo.

ARTICOLO 20 - Consigliere Delegato

Il Consiglio di Amministrazione secondo i criteri che riterrà più rispondenti all’attuazione dell’oggetto sociale, può delegare, nei limiti stabiliti dalla legge, i propri poteri di amministrazione al Consigliere delegato individuando i poteri delegabili e le modalità di esercizio degli stessi. Al Consigliere delegato spetta la rappresentanza della Società nei limiti della delega conferita.

ARTICOLO 21 - Direttore Generale

Il Consiglio di Amministrazione può nominare il Direttore Generale con un mandato della durata massima di tre anni, rinnovabile. Il Consiglio d’Amministrazione determina inoltre le modalità di sostituzione del Direttore Generale in caso di assenza o di impedimento o di vacanza del posto.

Al Direttore Generale compete la responsabilità operativa della società ed in particolare, avvalendosi della struttura della società:

  • adotta i provvedimenti per migliorare l’efficienza e la funzionalità dei servizi aziendali ed il loro organico sviluppo sulla base anche dei risultati economici raggiunti;
  • sottopone al Consiglio di Amministrazione lo schema del bilancio e delle relazioni programmatiche e previsionali;
  • può formulare proposte per l’adozione dei provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione;
  • partecipa, senza voto, alle sedute del Consiglio di Amministrazione, e ne esegue o fa eseguire dalla struttura le deliberazioni;
  • dirige il personale della società; provvede, nel rispetto di legge e regolamenti e contratti applicabili, alle assunzioni sia a tempo determinato che indeterminato; adotta i provvedimenti disciplinari che si rendessero necessari;
  • provvede, nei limiti posti dalle leggi e dai regolamenti applicabili, agli appalti ed all’acquisizione delle forniture e dei servizi necessari al funzionamento normale della società, senza limiti di valore.

TITOLO VI - VIGILANZA, BILANCIO, UTILI

ARTICOLO 22 - Il Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi di cui uno designato dalla Provincia di Milano in quanto socio, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2449 C.C., e da due Sindaci supplenti, restano in carica per un triennio, sono rieleggibili e non possono essere revocati se non per giusta causa.

Il Collegio Sindacale vigila sull’osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre il controllo contabile secondo quanto previsto dal comma terzo dell’articolo 2409-bis del Codice Civile.

Tale determinazione, una volta assunta, sarà valida anche per gli esercizi successivi fino a diversa deliberazione dell’Assemblea dei soci.

Per il Collegio Sindacale si applicano le disposizioni di cui al Codice Civile per ciò che concerne composizione, presidenza, cause di ineleggibilità e di decadenza, di nomina, cessazione, sostituzione, doveri ed altro.

ARTICOLO 23 - Bilancio

Il primo esercizio sociale ha inizio dal giorno dell’iscrizione della Società e si chiude al 31 dicembre dello stesso anno.

L’esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio di Amministrazione provvede, entro i termini e sotto l’osservanza delle disposizioni di legge, alla redazione del bilancio di esercizio che dovrà essere sottoposto all’esame dell’Assemblea.

Al termine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione redige il bilancio nei termini e nelle forme previste dalla legge e procede a comunicarlo al Collegio Sindacale almeno 30 giorni prima del termine fissato per l'Assemblea dei soci per la sua approvazione. Qualora particolari esigenze relative alla struttura ed all’oggetto della società lo richiedano, il bilancio di cui sopra potrà essere redatto entro centottanta giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale e, corrispondentemente potrà essere elevato il termine per la convocazione della relativa Assemblea.

Nei casi in cui si facesse ricorso alla dilazione del termine, gli amministratori devono segnalare le ragioni della stessa nella relazione sulla gestione prevista dall’articolo 2428 del Codice Civile.

ARTICOLO 24 - Ripartizione degli utili

L’utile netto dell’esercizio risultante dal bilancio, previa deduzione del 5% (cinquepercento) da destinare alla riserva legale sino a quando abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, sarà attribuito secondo le determinazioni dell’Assemblea.

Il pagamento dei dividendi è effettuato presso le casse indicate dalla Società, a decorrere dal giorno che viene annualmente fissato dalla stessa. I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili, sono prescritti a favore della Società.

TITOLO VII - DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 25 - Scioglimento

Nel caso di scioglimento della Società, l’Assemblea, ferma l’osservanza delle norme inderogabili di legge, determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori fissandone le attribuzioni, i poteri ed il compenso.

L’attivo netto residuo è attribuito in parti uguali a tutte le azioni.

ARTICOLO 26 - Clausola compromissoria

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la Società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l’intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, dovrà essere risolta da un collegio arbitrale, composto di tre arbitri, tutti nominati, con contestuale designazione del Presidente del collegio medesimo, dal Presidente dell’ordine dei Dottori Commercialisti del circondario in cui ha sede la società, il quale dovrà provvedere alla nomina entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente.

Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società.

La sede del collegio arbitrale sarà presso il domicilio del presidente del collegio arbitrale. Il collegio arbitrale dovrà decidere entro novanta giorni dalla nomina.

Il collegio arbitrale deciderà in via rituale secondo diritto.

Resta fin d’ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni del collegio arbitrale vincoleranno le parti.

In caso di equa transazione le spese dell’arbitrato verranno equamente ripartite tra le parti.

In caso di soccombenza le spese dell’arbitrato saranno ripartite per il 75% alla parte soccombente e per il restante 25% alla parte vincente.

Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5.

ARTICOLO 27 - Foro Competente

Foro competente per ogni controversia non demandabile agli arbitri è quello di Monza.

ARTICOLO 28 - Clausola finale

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Statuto si fa riferimento alle disposizioni in materia contenute nel Codice Civile e nelle altre leggi.