TITOLO I - COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE,
SEDE, OGGETTO SOCIALE, DURATA
ARTICOLO 1 - Costituzione e denominazione
E’ costituita per trasformazione di Azienda
consortile, una Società per Azioni a prevalente capitale
pubblico, ai sensi degli articoli numero 113 e numero 115 T.U.E.L.,
denominata “Brianza Energia Ambiente S.p.A.” (B.E.A.
S.p.A.).
ARTICOLO 2 - Sede
La Società ha sede legale in Desio (Milano).
Previa delibera dell’Assemblea Straordinaria
possono essere istituite sotto l’osservanza delle disposizioni
di legge, sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, rappresentanze,
depositi, recapiti ed uffici distaccati ovvero sopprimere quelle
esistenti.
ARTICOLO 3 - Oggetto sociale
La Società ha per oggetto:
- la costruzione e la gestione di impianti
per lo smaltimento, il trattamento, lo stoccaggio di rifiuti
solidi urbani, di rifiuti speciali e di ogni altra categoria
di rifiuti prevista dalle norme vigenti;
- il servizio di raccolta di qualsiasi tipologia
di rifiuti comprese le frazioni destinate al riutilizzo e/o
commercializzazione;
- attività diverse di igiene urbana
ed ambientale quali: espurgo pozzi neri, raccolta rifiuti ingombranti,
derattizzazione, demuscazione, disinfestazione;
- la gestione di servizi speciali di igiene
ambientale o di pubblica utilità o di interesse pubblico;
- la progettazione, la realizzazione, la
gestione di reti per il trasporto e la distribuzione di energia
termica oltre agli impianti per l’alimentazione delle
suddette reti;
- la produzione, la distribuzione e vendita
di energia elettrica prodotta tramite impianti di cogenerazione,
turboespansione e da energie rinnovabili e non;
- la costruzione e la gestione di reti tecnologiche
per la trasmissione dati;
- la commercializzazione di materiali e prodotti
provenienti dal trattamento dei rifiuti
Nell’ambito dei servizi gestiti la competenza
della società comprende le fasi di studio, progettazione,
costruzione degli impianti ed esercizio degli stessi.
Nei settori di proprio interesse la Società può promuovere e
realizzare modelli organizzativi per la gestione delle varie fasi
dei processi industriali nonché acquisire, cedere e sfruttare
privative industriali, brevetti o invenzioni.
La Società potrà porre in essere ed esercitare
qualsiasi attività o servizio, anche di commercializzazione
e di studio, connesso, ausiliario, strumentale, accessorio o complementare
rispetto alle attività di cui sopra, nessuno escluso, con
particolare riferimento all’approvvigionamento, produzione
e distribuzione di energia elettrica, calore, progettazione, installazione
e gestione di reti tecnologiche di controllo e cablaggio del territorio.
La Società potrà realizzare e gestire le attività
di cui sopra direttamente, in concessione, in appalto, o in qualsiasi
altra forma senza limiti territoriali, potendo altresì
effettuare delle attività a seguito di richiesta di terzi
che siano Enti pubblici.
La Società potrà inoltre promuovere la costituzione
o assumere sia direttamente che indirettamente interessenze, quote
o partecipazioni in altre Imprese, Società, Consorzi, ed
Enti in genere aventi oggetto analogo, affine o comunque connesso
al proprio, sia italiane che estere.
La Società potrà entrare anche in Associazioni
e Consorzi di imprese, assumere ed affidare lavori, appalti e
servizi, gestire beni, complessi di beni e di strutture di terzi.
La Società potrà compiere tutte le operazioni di
carattere tecnico, commerciale, industriale, mobiliare, immobiliare,
finanziario, inclusa la prestazione e/o l’ottenimento di
garanzie reali e personali, ritenute necessarie ed utili per l’esercizio
dell’oggetto sociale ed il raggiungimento degli scopi sociali.
ARTICOLO 4 – Durata
La Società ha durata fino al 31.12.2050 (trentuno dicembre
duemilacinquanta); essa potrà essere prorogata una o più
volte o anticipatamente sciolta con l’osservanza delle disposizioni
di legge a tale momento vigenti.
TITOLO II - CAPITALE SOCIALE, AZIONI,
OBBLIGAZIONI, FINANZIAMENTI
ARTICOLO 5 - Capitale sociale
Il Capitale sociale è di €uro 10.000.000.= (diecimilioni)
diviso in n. 100.000.= (centomila) azioni ordinarie del valore
nominale di €uro 100.= (cento) cadauna.
Il capitale sociale può essere aumentato o diminuito con
deliberazione dell’Assemblea straordinaria ed alle condizioni
e nei termini da questa stabiliti, nel rispetto delle disposizioni
di legge vigenti.
La quota di partecipazione degli Enti pubblici territoriali,
in ogni caso, non potrà essere inferiore al 60% (sessantapercento)
del capitale sociale. Non sarà pertanto valido, nei confronti
della società, il passaggio di azioni che porti la partecipazione
di questi Enti al di sotto di tale limite.
Non compete il diritto di recesso ai soci che non hanno concorso
alle delibere riguardanti l’introduzione, la modifica o
la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.
ARTICOLO 6 - Azioni
Le azioni sono nominative ed indivisibili e conferiscono, ai
loro possessori, uguali diritti.
Le azioni sono rappresentate da titoli azionari.
La qualità di azionista costituisce, di per sé
sola, adesione all’atto costitutivo della Società
ed al presente Statuto sociale ed a tutte le deliberazioni dell’Assemblea.
Il domicilio dei Soci per quanto concerne i loro rapporti con
la Società, è quello che risulta dal libro Soci.
ARTICOLO 7 – Variazione capitale
sociale
Il capitale sociale può essere aumentato o diminuito con
deliberazione dell’Assemblea Straordinaria, secondo le modalità
ed i termini dalla stessa prefissati, in conformità alle
disposizioni legislative in materia, purché venga preservato
e garantito il prevalere della quota maggioritaria in capo agli
Enti pubblici, secondo quanto stabilito nel precedente articolo
5.
Il capitale sociale può, inoltre, essere aumentato anche
mediante emissione di azioni aventi diritti diversi e a fronte
di conferimenti di beni in natura e di crediti anche da parte
dei Soci. Per addivenire alla copertura del fabbisogno finanziario
della Società, il Consiglio di Amministrazione potrà
richiedere ai Soci di effettuare versamenti in conto futuri aumenti
di capitale.
ARTICOLO 8 – Trasferimenti
e prelazioni
Il trasferimento delle azioni, delle
obbligazioni convertibili, e di ogni altro titolo reale su di
esse è subordinato al diritto di prelazione da parte degli
altri soci.
Qualora un socio intenda trasferire, in tutto od in parte, le
proprie azioni, ovvero i diritti di opzione sulle emittende azioni
in caso di aumento di capitale sociale, dovrà previamente
informare di tale volontà il Presidente del Consiglio d’Amministrazione
a mezzo raccomandata A.R., indicando nella stessa le generalità
del cessionario e le condizioni della cessione, fra le quali,
in particolare, il prezzo e le modalità di pagamento. Il
Presidente del Consiglio d’Amministrazione provvederà,
entro 10 giorni dal ricevimento, a dare comunicazione dell’offerta
a tutti gli altri soci.
I Soci che intendono esercitare il diritto di prelazione, entro
60 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma
precedente, debbono manifestare, a mezzo di lettera raccomandata
A.R. indirizzata al Presidente del Consiglio d’Amministrazione,
la propria incondizionata volontà di acquistare, in tutto
o in parte, le azioni o i diritti di opzione offerti in vendita.
Il Presidente del Consiglio d’Amministrazione, entro 10
giorni dal ricevimento, provvederà a dare comunicazione
all’offerente ed a tutti i Soci a mezzo di lettera raccomandata
A.R. delle proposte di acquisto pervenute.
Nell’ipotesi in cui il diritto di prelazione fosse esercitato
da parte di più di un Socio, le azioni offerte spetteranno
ai Soci interessati in proporzione alla partecipazione da ciascuno
di essi posseduta.
Qualora nella comunicazione sia indicato come acquirente un soggetto
già socio, anche ad esso è riconosciuto il diritto
di esercitare la prelazione in concorso con gli altri Soci.
I Soci hanno diritto di opzione nella sottoscrizione delle azioni
di nuova emissione, in relazione al possesso azionario emergente
dall’iscrizione nel Libro Soci alla data di deliberazione
dell’aumento di capitale. Per la cessione dei diritti vale
la stessa procedura prevista per la vendita delle azioni.
ARTICOLO 9 - Obbligazioni e finanziamenti
La Società potrà emettere obbligazioni anche convertibili,
nei limiti e con le modalità dell’articolo 2410 del
Codice Civile e delle altre disposizioni di legge.
L’acquisizione di fondi con obbligo di rimborso verso i
soci non costituisce raccolta di risparmio tra il pubblico, ai
sensi dell’Articolo 11, terzo comma del D.Leg.vo 1 settembre
1993 n. 385, se effettuata in ottemperanza alle disposizioni del
CICR.
Le somme così raccolte sono infruttifere, qualora non
vi sia contratta pattuizione risultante da atto scritto.
TITOLO III - ASSEMBLEE
ARTICOLO 10 - Assemblea dei Soci
L’Assemblea è costituita da tutti gli azionisti
e, regolarmente costituita, rappresenta l’universalità
dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alle
leggi ed al presente Statuto, obbligano tutti i soci.
Ogni socio che abbia diritto ad intervenire all’Assemblea,
può farsi rappresentare con delega scritta, conferita nel
rispetto dei limiti previsti, da un proprio delegato, purché
non amministratore, sindaco e dipendente della Società,
fatte salve inoltre le altre limitazioni contenute nell’articolo
2372 del Codice Civile.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio
d’Amministrazione al quale spetta far constatare il diritto
di intervento all’Assemblea medesima, anche per delega.
ARTICOLO 11 - Convocazione delle
assemblee
L’Assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi
di legge.
L’Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio
d’Amministrazione, anche fuori della sede sociale, osservate
le disposizioni dell’art. 2366 Codice Civile.
In deroga ed in alternativa alla pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale le assemblee possono essere convocate mediante avviso
contenente l’elenco delle materie da trattare e l’indicazione
di giorno, ora e luogo stabiliti per la prima e seconda convocazione
inviato agli aventi diritto mediante almeno otto giorni consecutivi
prima di quello fissato per, con mezzi che garantiscano la prova
dell’avvenuto ricevimento.
La seconda convocazione dell’Assemblea non può essere
tenuta nello stesso giorno fissato per la prima.
In mancanza delle suddette formalità, l’Assemblea
si reputa regolarmente costituita, quando è presente o
rappresentato l’intero capitale sociale e sono intervenuti
la maggioranza degli amministratori e dei componenti effettivi
del Collegio Sindacale in carica.
ARTICOLO 12 - Assemblea ordinaria
- approva il bilancio;
- nomina il Presidente del Consiglio d’Amministrazione, il Vice Presidente, gli Amministratori, il Collegio sindacale ed il suo Presidente;
- determina il compenso degli Amministratori e dei membri del Collegio Sindacale;
- determina gli indirizzi generali della Società;
- delibera su gli altri oggetti sottoposti al suo esame dagli amministratori e, in particolare, qualora l’organo amministrativo ne abbia fatta richiesta, esprime pareri sull’assunzione di nuove attività o di servizi connessi a quello della Società;
- delibera su ogni altra materia alla stessa riservata dalla legge.
- L’Assemblea ordinaria, fermo restando quanto
previsto da norme particolari, deve essere convocata almeno
una volta all’anno.
- o E’ inoltre convocata ogni volta il Consiglio
d’Amministrazione lo ritenga opportuno o quando ne è fatta domanda
da tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale
sociale a condizione che nella domanda siano indicati gli argomenti
da trattare.
- o L’Assemblea ordinaria, in prima convocazione,
è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che
rappresentino almeno la metà del capitale sociale, ed in seconda
convocazione qualunque sia la parte di capitale sociale rappresentato
dai soci intervenuti.
- o Essa delibera a maggioranza assoluta dei
presenti.
ARTICOLO 13 - Assemblea straordinaria
L’Assemblea è convocata
in via straordinaria per deliberare sulle modifiche dello Statuto,
sulla emissione di obbligazioni, sulla proroga o scioglimento
della Società, sulla nomina ed i poteri dei liquidatori,
su quanto altro previsto dalla legge.
L’Assemblea delibera in prima convocazione con il voto
favorevole di tanti Soci che rappresentino più della metà
del capitale sociale mentre in seconda convocazione è costituita
con la partecipazione di oltre un terzo del capitale sociale e
delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale
rappresentato in Assemblea.
In ogni caso, le deliberazioni dell’Assemblea straordinaria,
sia in prima che in seconda convocazione, concernenti il cambiamento
dell’oggetto sociale, la trasformazione della società,
l’aumento del capitale sociale, l’emissione di obbligazioni,
il trasferimento della sede, lo scioglimento anticipato della
società, l’emissione di azioni a voto limitato devono
essere assunte con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino
almeno il 51% del capitale sociale.
ARTICOLO 14 - Funzionamento dell’Assemblea
Ogni azionista che abbia diritto
di intervenire in Assemblea può farsi rappresentare mediante
delega scritta ai sensi dell’articolo 2372 Codice Civile.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio
d’Amministrazione, o in caso, di sua assenza o impedimento,
dal Vice Presidente o, in ultima analisi da persona designata
dall’Assemblea.
Il Segretario dell’adunanza, fatti salvi i casi in cui
tale ufficio debba essere assunto da un Notaio ai sensi di legge,
può essere il segretario del Consiglio di Amministrazione
o un dipendente della Società.
E’ compito del Presidente constatare la validità
dell’Assemblea, la regolarità delle deleghe, il diritto
degli intervenuti di partecipare all’Assemblea e di regolarne
l’andamento dei lavori e delle votazioni, sottoscrivendo
per ciascuna seduta il relativo verbale unitamente al Segretario
che ne cura la trascrizione sull’apposito libro dei verbali
delle Assemblee.
Le votazioni nelle Assemblee, sia ordinarie che straordinarie,
si svolgeranno nel modo che di volta in volta sarà indicato
dal Presidente dell’Assemblea.
Se per la validità delle deliberazioni la legge ritiene
sufficiente la maggioranza assoluta dei votanti, essa viene calcolata
senza tenere conto delle astensioni di voto.
TITOLO IV - AMMINISTRAZIONE
ARTICOLO 15 – Poteri del Consiglio
di Amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i
poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società
senza eccezioni di sorta e particolarmente gli sono riconosciute
tutte le facoltà per il raggiungimento degli scopi sociali
che non siano dalla legge e dallo Statuto in modo tassativo riservate
all’Assemblea dei soci.
ARTICOLO 16 - Composizione del Consiglio
d’Amministrazione
La Società è amministrata da un Consiglio d’Amministrazione
composto da nove membri. Ai sensi dell’articolo 2449 C.C.
i comuni soci di Bovisio Masciago, Desio, Varedo, hanno diritto
alla nomina di un consigliere ciascuno.
Gli Amministratori durano in carica fino a tre anni, sono rieleggibili,
e possono essere anche non soci.
Se nel corso dell’esercizio vengono a mancare uno o più
amministratori, il Consiglio provvede alla loro temporanea sostituzione
con deliberazione approvata dal Collegio sindacale. Gli Amministratori
così nominati restano in carica fino alla successiva Assemblea.
Tuttavia se per dimissioni o per altre cause viene a mancare la
maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono
convocare subito l’Assemblea per la sostituzione degli Amministratori
mancanti. Gli Amministratori così nominati scadono insieme
a quelli in carica all’atto della loro nomina.
Qualora vengano a cessare il Presidente o tutti gli Amministratori,
l’Assemblea per la nomina del Presidente o dell’intero
Consiglio deve essere convocata d’urgenza dal Collegio sindacale
il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria
amministrazione.
In tema di rinuncia, cessazione della carica, sostituzione degli
Amministratori e Sindaci, valgono le norme del Codice Civile.
Agli Amministratori compete, oltre a quanto stabilito dall’articolo
12, anche il rimborso spese sostenute per l’esercizio del
proprio ufficio.
ARTICOLO 17 - Nomina del Consiglio
di Amministrazione
La nomina dei componenti del Consiglio
di Amministrazione, con esclusione dei consiglieri nominati direttamente
dai comuni di Bovisio Masciago, Desio, Varedo, avverrà
sulla base di liste di candidati, nominativamente e progressivamente
elencati, presentate dai soci e sottoscritte da rappresentanti
degli stessi di almeno il 10% del capitale sociale.
Ogni socio potrà sottoscrivere ed esprimere il proprio
voto per un’unica lista. I voti raccolti da ciascuna lista
saranno divisi tra i candidati della stessa, nell’ordine
ivi previsto, nel modo che segue:
| Candidato: voto di lista fratto 1; |
| Candidato: voto di lista fratto 2; |
| Candidato: voto di lista fratto 3; |
| Candidato: voto di lista fratto 4; |
| Candidato: voto di lista fratto 5; |
| Candidato: voto di lista fratto 6; |
Risulteranno eletti coloro che, nel limite degli amministratori
da eleggere, avranno ottenuto i quozienti più elevati.
In caso di parità di quozienti nella scelta dell’ultimo
consigliere da eleggere sarà preferito quello della lista
che abbia ottenuto il maggior numero di voti e, a parità
di voti, quello più anziano di età.
Alla votazione non partecipano i rappresentanti dei comuni soci
aventi diritto alla rappresentanza in Consiglio d’Amministrazione.
ARTICOLO 18 - Funzionamento del
Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione
è validamente costituito con la presenza della maggioranza
degli Amministratori in carica e delibera a maggioranza dei presenti;
in caso di parità sarà determinante il voto del
Presidente.
Il Consiglio si riunisce nel luogo indicato dalla convocazione,
ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario, oppure quando
ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei suoi componenti.
La convocazione è fatta dal Presidente per lettera raccomandata,
fax o altro mezzo consentito da recapitarsi almeno cinque giorni
prima dell’adunanza a ciascun amministratore e sindaco effettivo
indicando il luogo, la data e l’ora della convocazione e
l’ordine del giorno.
In caso di urgenza, la convocazione può essere fatta per
telegramma o per telefax spedito almeno due giorni prima della
data fissata per l’adunanza.
Il Consiglio di Amministrazione può, tuttavia, validamente
deliberare anche in assenza di formale convocazione, qualora siano
presenti tutti i Consiglieri in carica nonché i Sindaci
effettivi.
In caso di assenza o impedimento del Presidente, il Consiglio
di Amministrazione è convocato dal Vice Presidente.
Il Consiglio di Amministrazione provvede alla nomina di un Segretario.
Delle riunioni del Consiglio d’Amministrazione dovrà
essere formato apposito verbale sottoscritto dal Presidente o
chi ne fa le veci e dal Segretario da annotarsi nel relativo libro
verbali del Consiglio di Amministrazione.
TITOLO V - RAPPRESENTANZA SOCIALE
ARTICOLO 19 - Presidente del Consiglio
di Amministrazione: poteri e funzioni
Al Presidente, fatte salve ulteriori
funzioni delegabili da parte del Consiglio di Amministrazione,
compete la gestione dei rapporti fra la Società ed i Soci
e gli Enti pubblici istituzionali e tutte le attività di
pubbliche relazioni per le quali il Consiglio di Amministrazione
potrà conferirgli idonei poteri.
Il Presidente ha la rappresentanza legale della Società
di fronte a terzi ed in giudizio nonché l'uso della firma
sociale. Egli ha facoltà di promuovere azioni, impugnative
ed istanze e di resistere in giudizio avanti a qualsiasi autorità
giudiziaria ed amministrativa, in qualsiasi sede e grado, nonché
di rinunciare agli atti di giudizio, fatte salve le competenze
del Direttore Generale. Ha altresì facoltà di transigere
liti o comprometterle in arbitrati rituali o irrituali qualora
sia stato a ciò delegato dal Consiglio di Amministrazione.
Il Presidente ha facoltà di nominare e revocare avvocati
e procuratori alle liti e di conferire procure speciali per singoli
atti anche a persone estranee alla Società. In caso di
assenza o impedimento del Presidente la rappresentanza legale
della Società e la firma sociale spettano a chi lo sostituisce
ai sensi del presente Statuto.
In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito
dal VicePresidente. Di fronte a terzi la firma del VicePresidente
costituisce prova dell’assenza o dell’impedimento
di quest’ultimo.
ARTICOLO 20 - Consigliere Delegato
Il Consiglio di Amministrazione secondo i criteri che riterrà
più rispondenti all’attuazione dell’oggetto
sociale, può delegare, nei limiti stabiliti dalla legge,
i propri poteri di amministrazione al Consigliere delegato individuando
i poteri delegabili e le modalità di esercizio degli stessi.
Al Consigliere delegato spetta la rappresentanza della Società
nei limiti della delega conferita.
ARTICOLO 21 - Direttore Generale
Il Consiglio di Amministrazione può nominare il Direttore
Generale con un mandato della durata massima di tre anni, rinnovabile.
Il Consiglio d’Amministrazione determina inoltre le modalità
di sostituzione del Direttore Generale in caso di assenza o di
impedimento o di vacanza del posto.
Al Direttore Generale compete la responsabilità operativa
della società ed in particolare, avvalendosi della struttura
della società:
- adotta i provvedimenti per migliorare l’efficienza
e la funzionalità dei servizi aziendali ed il loro organico
sviluppo sulla base anche dei risultati economici raggiunti;
- sottopone al Consiglio di Amministrazione
lo schema del bilancio e delle relazioni programmatiche e previsionali;
- può formulare proposte per l’adozione dei
provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione;
- partecipa, senza voto, alle sedute del Consiglio
di Amministrazione, e ne esegue o fa eseguire dalla struttura
le deliberazioni;
- dirige il personale della società; provvede,
nel rispetto di legge e regolamenti e contratti applicabili,
alle assunzioni sia a tempo determinato che indeterminato; adotta
i provvedimenti disciplinari che si rendessero necessari;
- provvede, nei limiti posti dalle leggi e
dai regolamenti applicabili, agli appalti ed all’acquisizione
delle forniture e dei servizi necessari al funzionamento normale
della società, senza limiti di valore.
TITOLO VI - VIGILANZA, BILANCIO, UTILI
ARTICOLO 22 - Il Collegio Sindacale
Il Collegio Sindacale è composto
da tre Sindaci effettivi di cui uno designato dalla Provincia
di Milano in quanto socio, ai sensi e per gli effetti dell’art.
2449 C.C., e da due Sindaci supplenti, restano in carica per un
triennio, sono rieleggibili e non possono essere revocati se non
per giusta causa.
Il Collegio Sindacale vigila sull’osservanza della Legge
e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione
ed in particolare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo,
amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul
suo concreto funzionamento. Esercita inoltre il controllo contabile
secondo quanto previsto dal comma terzo dell’articolo 2409-bis
del Codice Civile.
Tale determinazione, una volta assunta, sarà valida anche
per gli esercizi successivi fino a diversa deliberazione dell’Assemblea
dei soci.
Per il Collegio Sindacale si applicano le disposizioni di cui
al Codice Civile per ciò che concerne composizione, presidenza,
cause di ineleggibilità e di decadenza, di nomina, cessazione,
sostituzione, doveri ed altro.
ARTICOLO 23 - Bilancio
Il primo esercizio sociale ha inizio
dal giorno dell’iscrizione della Società e si chiude
al 31 dicembre dello stesso anno.
L’esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre
di ogni anno.
Il Consiglio di Amministrazione provvede, entro i termini e sotto
l’osservanza delle disposizioni di legge, alla redazione
del bilancio di esercizio che dovrà essere sottoposto all’esame
dell’Assemblea.
Al termine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione
redige il bilancio nei termini e nelle forme previste dalla legge
e procede a comunicarlo al Collegio Sindacale almeno 30 giorni
prima del termine fissato per l'Assemblea dei soci per la sua
approvazione. Qualora particolari esigenze relative alla struttura
ed all’oggetto della società lo richiedano, il bilancio
di cui sopra potrà essere redatto entro centottanta giorni
dalla chiusura dell’esercizio sociale e, corrispondentemente
potrà essere elevato il termine per la convocazione della
relativa Assemblea.
Nei casi in cui si facesse ricorso alla dilazione del termine,
gli amministratori devono segnalare le ragioni della stessa nella
relazione sulla gestione prevista dall’articolo 2428 del
Codice Civile.
ARTICOLO 24 - Ripartizione degli
utili
L’utile netto dell’esercizio
risultante dal bilancio, previa deduzione del 5% (cinquepercento)
da destinare alla riserva legale sino a quando abbia raggiunto
il quinto del capitale sociale, sarà attribuito secondo
le determinazioni dell’Assemblea.
Il pagamento dei dividendi è effettuato presso le casse
indicate dalla Società, a decorrere dal giorno che viene
annualmente fissato dalla stessa. I dividendi non riscossi entro
il quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili, sono prescritti
a favore della Società.
TITOLO VII - DISPOSIZIONI GENERALI
ARTICOLO 25 - Scioglimento
Nel caso di scioglimento della Società,
l’Assemblea, ferma l’osservanza delle norme inderogabili
di legge, determinerà le modalità della liquidazione
e nominerà uno o più liquidatori fissandone le attribuzioni,
i poteri ed il compenso.
L’attivo netto residuo è attribuito in parti uguali
a tutte le azioni.
ARTICOLO 26 - Clausola compromissoria
Qualsiasi controversia dovesse insorgere
tra i soci ovvero tra i soci e la Società che abbia ad
oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione
di quelle nelle quali la legge prevede l’intervento obbligatorio
del Pubblico Ministero, dovrà essere risolta da un collegio
arbitrale, composto di tre arbitri, tutti nominati, con contestuale
designazione del Presidente del collegio medesimo, dal Presidente
dell’ordine dei Dottori Commercialisti del circondario in
cui ha sede la società, il quale dovrà provvedere
alla nomina entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte
più diligente.
Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine
previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più
diligente, al presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede
la società.
La sede del collegio arbitrale sarà presso il domicilio
del presidente del collegio arbitrale. Il collegio arbitrale dovrà
decidere entro novanta giorni dalla nomina.
Il collegio arbitrale deciderà in via rituale secondo
diritto.
Resta fin d’ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni
e determinazioni del collegio arbitrale vincoleranno le parti.
In caso di equa transazione le spese dell’arbitrato verranno
equamente ripartite tra le parti.
In caso di soccombenza le spese dell’arbitrato saranno
ripartite per il 75% alla parte soccombente e per il restante
25% alla parte vincente.
Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie
promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle
promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili
relativi al rapporto sociale.
Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del decreto
legislativo 17 gennaio 2003, n. 5.
ARTICOLO 27 - Foro Competente
Foro competente per ogni controversia non demandabile agli arbitri
è quello di Monza.
ARTICOLO 28 - Clausola finale
Per quanto non espressamente disciplinato
dal presente Statuto si fa riferimento alle disposizioni in materia
contenute nel Codice Civile e nelle altre leggi.
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